Sicurezza sul lavoro, aggiornato l’elenco dei soggetti abilitati al controllo periodico delle attrezzature. Con il Decreto direttoriale n. 36 del 17 maggio 2021, il Ministero del Lavoro comunica la lista e riepiloga gli adempimenti che devono essere effettuati nell’iter di verifica. La lista aggiornata arriva con il Decreto direttoriale numero 36 del 17 maggio 2021 emanato dal Ministero del Lavoro in cui sono riepilogati gli obblighi a cui sono sottoposti questi soggetti nell’iter di verifica.
L’attività di controllo e manutenzione delle attrezzature di lavoro è quella prevista dal Testo Unico della Sicurezza sul lavoro che impone al datore di lavoro di verificarne lo stato di conservazione e di efficienza con l’ausilio di soggetti che, appunto, devono rispondere a determinati requisiti.
Il Testo Unico dispone che per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL che deve provvedere nel termine di 45 giorni dalla messa in servizio delle attrezzature. Scaduto inutilmente questo termine si potrà ricorrere ai soggetti abilitati, pubblici e privati, indicati nell’elenco formulato dal Ministero. Il più recente, per l’appunto, è quello contenuto nel Decreto direttoriale numero 36.
La stessa INAIL, nella procedura di verifica, può richiedere l’ausilio di questi soggetti.
Si tratta di un elenco a cui si accede a seguito di apposita istanza e dopo il parere positivo espresso da una Commissione del Ministero istituita ad hoc. L’iscrizione, peraltro, vale per cinque anni decorrenti dalla data del decreto direttoriale.
I requisiti per entrare in questo elenco sono quelli riportati nell’allegato I del Decreto interministeriale dell’11 aprile 2011 sulla disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche.
Soggetti abilitati al controllo delle attrezzature: gli adempimenti richiesti
Nel Decreto direttoriale il Ministero del Lavoro riepiloga tutti gli adempimenti che i soggetti abilitati devono eseguire.
In particolare, chi rientra nell’elenco citato si impegna ad effettuare le seguenti operazioni:
rispettare, nell’attuare le verifiche periodiche richieste, i termini scadenzati dall’articolo 2 del Decreto interministeriale dell’11 aprile 2021;
riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni relative al controllo. Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione;
conservare gli atti documentali relativi all’attività di verifica per un periodo non inferiore a dieci anni;
comunicare preventivamente al Ministero del Lavoro qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto;
comunicare l’organigramma generale, comprensivo dell’elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto, all’atto della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale.